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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro

Chi Siamo

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Le funzioni della Procura Generale, come in generale quella degli uffici del pubblico ministero, sono indicate nel Titolo III, Capo I, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). "Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce" (art. 69 del R.D. 12/1941). Esso "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge" (art. 73 del R.D. 12/1941). Disposizioni di rilievo sono contenute anche nel codice di procedura penale, nella legge 24 maggio 1951, n. 392 e nel D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. In ambito penale il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione . Tali funzioni sono esercitate dai magistrati della Procura Generale presso la Corte di Appello nei giudizi di impugnazione che si svolgono innanzi a tale organo. I magistrati della Procura Generale presso la Corte d'Appello esercitano altresì le funzioni di pubblico ministero nei giudizi d'impugnazione che si svolgono innanzi alla Corte d'Assise d'Appello. Tra le, principali, attribuzioni della Procura Generale : - richieste di misure cautelari personali e patrimoniali; - requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11 c.p.p.; - richiesta alla Corte d'Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una condanna nei casi previsti dall'articolo 630 c.p.p.; - esecuzione delle sentenze della Corte d'Appello e sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei Tribunali e dei Giudici di pace, divenute esecutive senza aver subito modifiche sostanziali nei successivi gradi di giudizio; - partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori relativamente alla sospensione della pena, ai benefici penitenziari, ai permessi, con potere di ricorrere in Cassazione in caso di violazione di legge o errore di diritto; - istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza; - autorizzazione agli organi competenti ex art. 4 della legge 31.07.2005 n. 155 allo svolgimento delle attività di cui all'art. 226 norme di att. c.p.p. quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività' terroristiche o di eversione dell'ordinamento. Relativamente al settore civile , il Procuratore Generale è parte necessaria ed interviene in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l'azione civile (interdizione ed inabilitazione, separazione e divorzio nonché modifiche delle condizioni conseguenti a dette pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria, stato delle persone).

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